Art. 12.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle organizzazioni di rappresentanza del diritto d'autore).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare la costituzione e la strutturazione delle nuove forme organizzative di rappresentanza del diritto d'autore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché alla revisione della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in conseguenza delle disposizioni dalla presente legge.

 

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      2. Nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e, in quanto applicabili, alle disposizioni della presente legge, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la definizione della natura giuridica deve essere basata su forme associative escludenti la finalità di lucro;

          b) l'oggetto dell'attività deve essere rivolto alle opere individuate ai sensi dell'articolo 5 del nuovo statuto della SIAE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223;

          c) la base partecipativa deve risultare rappresentativa delle diverse categorie di soggetti individuate dall'articolo 7 del nuovo statuto della SIAE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223;

          d) l'attività deve essere svolta in favore della pluralità dei titolari di diritti, nel loro interesse e senza scopo di lucro da parte dell'organizzazione associativa;

          e) l'organizzazione interna deve essere improntata a criteri di democraticità e di trasparenza decisionale;

          f) l'esercizio della rappresentanza deve essere improntato ai princìpi di universalità e di identità di trattamento dei destinatari dell'attività e di assenza di discriminazioni;

          g) la quota delle trattenute operate sugli introiti dell'attività di rappresentanza del diritto d'autore deve essere riservata alla copertura dei costi di amministrazione;

          h) una quota degli introiti derivanti dall'attività di rappresentanza del diritto d'autore, da gestire con fondi appositamente istituiti, determinata periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le organizzazioni sindacali delle categorie dei titolari del diritto d'autore e gli organismi di rappresentanza regolarmente costituiti, deve essere riservata a fini solidaristici e in favore della promozione del repertorio nazionale;

 

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          i) il controllo sull'attività svolto dalle associazioni di rappresentanza del diritto d'autore, di cui alla presente legge, deve essere affidato all'Autorità competente, che provvede anche ad elaborare parametri di valutazione dell'efficienza gestionale, secondo criteri obiettivi e comparabili con gli standard riscontrabili in analoghi organismi degli altri Paesi membri dell'Unione europea, e che riferisce periodicamente alle Camere;

          l) deve essere previsto l'aggiornamento della disciplina del diritto d'autore, volto al coordinamento della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, con le disposizioni della presente legge inerenti le finalità e le nuove forme di organizzazione della rappresentanza del diritto d'autore.

      3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari. Decorsi inutilmente tali termini, il decreto legislativo è comunque emanato.